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informazioni

Agevolazioni sul posto di lavoro

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Destinatari:

  • Lavoratori dipendenti portatori di handicap in situazione di gravitá;
  • parenti ed affini entro il terzo grado di portatori di handicap in situazione di gravitá;
  • genitori, anche adottivi, di minori portatori di handicap in situazione di gravitá

Requisiti:

  • Per usufruire di tali agevolazioni é necessario essere in possesso della certificazione della “situazione di gravitá”, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica;
  • Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Agevolazioni-art.33, legge 104/92:

  • I genitori, anche adottivi o affidatari, fino al compimento del 3° anno di vita del figlio, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni o, in alternativa, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito;
  • Genitori, anche adottivi o affidatari, fino al compimento del 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (frazionabile);
  • Parenti e affini fino al terzo grado e genitori, anche adottivi, oltre il 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (frazionabile) in presenza del requisito di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza e solo se nessun altro parente lavoratore gode del beneficio;
  • I lavoratori stessi in situazione di gravità hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero o in alternativa a 3 giorni di permesso mensile retribuito (frazionabile).

Lavoratori stessi in situazione di gravità, genitori, anche adottivi o affidatari e parenti e affini fino al terzo grado hanno diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio e possono rifiutare il trasferimento in altra sede.

 

Link: http://www.provincia.bz.it/politiche-sociali/disabili-invalidi/agevolazioni-lavoro-legge-104.asp