Nierene

Domande e risposte riguardanti il trapianto

Donazione e trapianto di organi – una scelta che vale una vita

La possibilità di trapiantare organi e tessuti prelevati da una persona deceduta ad un’altra che ha necessità di essere curata è una grande opportunità: attraverso il trapianto è possibile salvare e migliorare la qualità di vita di molti pazienti.

ORGANI: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino.
TESSUTI: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.

Solo dopo che è stato fatto tutto per salvare il paziente, ma il cervello non funziona più e non potrà mai più funzionare a causa della completa distruzione delle cellule cerebrali; quando cioè sia stata accertata la morte encefalica, o morte cerebrale, stato definitivo irreversibile.

La morte è causata da una totale assenza di funzioni cerebrali, dipendente da un prolungato arresto della circolazione per almeno 20 minuti, o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello.
In questi casi, detti di “morte cerebrale”, i medici eseguono una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assenza delle seguenti attività:

  • riflessi che hanno la loro origine direttamente nel cervello
  • reazioni a stimoli dolorifici
  • respirazione spontanea
  • stato di coscienza
  • qualsiasi attività elettrica del cervello (encefalogramma piatto)

No, in ogni caso gli accertamenti devono essere effettuati da una commissione di 3 medici (un medico legale, un rianimatore ed un neurologo), registrati e ripetuti almeno 3 volte nel periodo delle 6 ore.

Si, la morte di una persona è determinata esclusivamente dalla morte del cervello, indipendentemente dalle funzioni residue di qualsiasi organo. Per questo motivo in un soggetto deceduto in condizioni di “morte encefalica”, se si mantiene una ventilazione meccanica, il cuore può battere per alcune ore. La donazione di organi può essere effettuata solo in questi casi.

Nella morte cerebrale tutte le cellule cerebrali sono morte e non è possibile rilevare alcuna attività (vitale).
Nel coma il paziente è vivo, anche se la coscienza è assente; i riflessi sono presenti, l’attività elettrice è rilevabile, così come la risposta agli stimoli dolorifici. Il paziente in coma viene curato, spesso con ottimi risultati, e riprende una vita normale.

No, le procedure diagnostiche consentono di escludere (con sicurezza) questa possibilità.

No, gli organi vengono assegnati ai pazienti in lista di attesa in base alle condizioni di urgenza ed alla compatibilità clinica ed immunologia del donatore con le persone in attesa di trapianto.

No, è illegale comprare o vendere organi umani: la donazione è sempre gratuita ed anonima. I costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Rinascono! Riprendono a lavorare viaggiare, fare sport, riprendono a vivere, dopo essere stati gravemente ammalati e, spesso, vicini alla morte.
I soggetti in età fertile possono avere figli, le giovani donne trapiantate possono portare a termine una gravidanza. Ormai i casi di rigetto sono sempre più rari e controllabili dalla terapia farmacologica.

Non esistono limiti di età: in particolare le cornee e il fegato, prelevati da donatori di età superiore ad 80 anni, sono frequentemente idonei ad essere prelevati e trapiantati.

Ogni potenziale donatore viene obbligatoriamente sottoposto ad accurati accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali che garantiscono ampi margini di sicurezza.

Spesso evitiamo questa domanda, ritenendo che il trapianto sia estraneo alla nostra vita.
Donare i propri organi e tessuti significa salvare vite umane o curare gravi malattie.
Ognuno di noi potrebbe avere bisogno di essere curato con un trapianto.
Ognuno di noi può scegliere di essere donatore di organi.

Vengono previste due modalità per esprimere la volontà:

  • a) attraverso la dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti
  • b) attraverso la registrazione della volontà (positiva o negativa) effettuata presso le ASL o i medici di famiglia.

 
Con questa iniziativa si dà la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la propria volontà. Il sistema scelto in via transitoria, e tuttora vigente, non è il silenzio-assenso ma il consenso o dissenso esplicito (come previsto dall’art. 23 della legge n. 91 del 1 aprile 1999). Se il cittadino non si esprime, è prevista la possibilità per i familiari (la legge indica quali: coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) di opporsi al prelievo. In ogni caso il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione positiva. Qualunque nota scritta che riporti cognome e nome, data di nascita, codice fiscale (non obbligatorio), dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà. Ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla ASL, i suoi dati vengono inseriti in un archivio situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri Interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte ai sensi di legge i medici rianimatori verificano se il soggetto ha con sé la dichiarazione o ha registrato la propria volontà nel registro informatico. Possono verificarsi solo tre casi:

  • 1) Il soggetto ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione —> in questo caso i familiari non possono opporsi.
  • 2) Il soggetto ha espresso la volontà negativa alla donazione —> in questo caso non c’è prelievo d’organi.
  • 3) Il soggetto non si è espresso —> in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono.

 
In ogni momento si può cambiare idea con una nuova dichiarazione.

Va portato con sé insieme ai propri documenti personali ovvero è possibile registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza. È importante comunque comunicare la propria volontà anche ai familiari.

Si può scrivere un qualsiasi foglio riportando: nome, cognome, dati anagrafici, manifestazione di volontà, data e firma. Anche questa modalità è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà.

Non ci sono controindicazioni assolute. È vero però che il prelievo degli organi si può effettuare solo in assenza di malattie trasmissibili. Tuttavia la valutazione di idoneità clinica del potenziale donatore viene eseguita dai medici solo al momento dell’eventuale prelievo Con questo tesserino si chiede a tutti i cittadini di esprimere la propria volontà a prescindere dallo stato clinico.

Indicare il documento non è obbligatorio, comunque il riferimento è al documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto).

No, la manifestazione di volontà non è legata in alcun modo alla scadenza del documento che viene indicato sul tesserino. La manifestazione di volontà è considerata valida fino a quando non viene presentata una successiva dichiarazione contraria alla precedente. In questo caso fa fede la data di sottoscrizione della nuova dichiarazione.

Qualsiasi dichiarazione che contenga: cognome e nome, dati anagrafici, dichiarazione di volontà, data e firma è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà. Se sulle tessere delle associazioni sono riportati questi dati, anche queste sono considerate valide, in questo caso non è necessario compilare il tesserino distribuito.

Assolutamente NO. Siamo in una fase transitoria prevista dall’art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999. Il suddetto articolo prevede che prima dell’applicazione del silenzio-assenso sia data la possibilità (non l’obbligo) ai cittadini italiani di esprimere la propria volontà. Chi non si esprime lascia la possibilità di opporsi ai familiari.

Le disposizioni legali in Italia in merito alla donazione degli organi ed al trapianto

Le disposizioni in merito alla donazione degli organi ed al trapianto comprendono tre aspetti diversi:

  • 1. la constatazione di morte
  • 2. la manifestazione di volontà
  • 3. l’organizzazione del sistema dei trapianti
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Invalidi civili

Riconoscimento dell‘invalidità civile – Accertamento dell’handicap grave

Le prestazioni economiche a favore di invalidi civili sono regolate dalla Legge provinciale del 21.08.1978, n. 46 (Link esterno).

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Agevolazioni sul posto di lavoro

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Destinatari:

  • Lavoratori dipendenti portatori di handicap in situazione di gravitá
  • parenti ed affini entro il terzo grado di portatori di handicap in situazione di gravitá
  • genitori, anche adottivi, di minori portatori di handicap in situazione di gravitá
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Moduli download

Qui trovate diversi moduli per il rimborso spese per trattamenti terapeutici, sussidi terapeutici, viaggi, visite speciali, medicinali, occhiali e lenti …

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