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Le disposizioni legali in Italia in merito alla donazione degli organi ed al trapianto

Le disposizioni in merito alla donazione degli organi ed al trapianto comprendono tre aspetti diversi:

  • 1. la constatazione di morte
  • 2. la manifestazione di volontà
  • 3. l’organizzazione del sistema dei trapianti

La constatazione di morte viene disciplinata con la legge n. 578/93 e con il decreto ministeriale n. 582/94, in cui vengono indicati in modo chiaro e definitivo le procedure di constatazione della morte che sono in ogni caso obbligatorie indipendentemente dall’eventuale prelievo di organi e tessuti.

 
La manifestazione di volontà viene disciplinata dai primi cinque articoli della legge n. 91/99 che prevedono quanto segue:

  • L’informazione della popolazione sulla possibilità della donazione ed il trapianto di organi.
  • La manifestazione di volontà in una prima fase attraverso il consenso esplicito (la popolazione è chiamata a manifestare un sì o un no) – attualmente ci troviamo in questa fase – e in una successiva fase, tuttora non vigente, attraverso il silenzio-assenso (chi, una volta informati tutti i singoli cittadini, non esprime esplicitamente il proprio dissenso alla donazione degli organi, è considerato donatore)

 
L’organizzazione del sistema dei trapianti viene disciplinata dai seguenti 23 articoli della legge n. 91/99, e cioè:

  • Organizzazione attraverso un centro nazionale, centri interregionali e regionali i quali prestano il totale delle attività, in particolare tenendo le liste di attesa e disponendo la distribuzione degli organi.

Come si esprime la volontà di donare?
Vengono previste due modalità per esprimere la volontà:

  • a) attraverso la dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti
  • b) attraverso la registrazione della volontà (positiva o negativa) effettuata presso le ASL o i medici di famiglia.

 
Con questa iniziativa si dà la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la propria volontà. Il sistema scelto in via transitoria, e tuttora vigente, non è il silenzio-assenso ma il consenso o dissenso esplicito (come previsto dall’art. 23 della legge n. 91 del 1 aprile 1999). Se il cittadino non si esprime, è prevista la possibilità per i familiari (la legge indica quali: coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) di opporsi al prelievo. In ogni caso il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione positiva. Qualunque nota scritta che riporti cognome e nome, data di nascita, codice fiscale (non obbligatorio), dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà. Ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla ASL, i suoi dati vengono inseriti in un archivio situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri Interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte ai sensi di legge i medici rianimatori verificano se il soggetto ha con sé la dichiarazione o ha registrato la propria volontà nel registro informatico. Possono verificarsi solo tre casi:

  • 1) Il soggetto ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione —> in questo caso i familiari non possono opporsi.
  • 2) Il soggetto ha espresso la volontà negativa alla donazione —> in questo caso non c’è prelievo d’organi.
  • 3) Il soggetto non si è espresso —> in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono.

 
In ogni momento si può cambiare idea con una nuova dichiarazione.

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