Nierene

Statuto

STATUTO

OGGETTO SOCIALE – DENOMINAZIONE – DURATA

ART. 1)
L’organizzazione di volontariato è denominata nierene SÜDTIROLER NIERENKRANKENVEREIN EO – ASSOCIAZIONE ALTOATESINA NEFROPATICI ODV.

ART. 2)
L’Associazione ha sede legale in Bolzano ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3)
L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti politici e confessioni religiose. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)
L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
L’Associazione, che ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana e opera prevalentemente a favore di terzi, si pone come scopo istituzionale il sostegno di persone affette da malattie nefropatiche.

Perseguendo tale finalità di interesse generale l’associazione svolge in via principale o esclusiva le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni gratuite dei propri associati:
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
interventi e prestazioni sanitarie.

Le suddette attività vengono realizzate attraverso le seguenti misure:

  • portare a soluzione i problemi medici e sociali inerenti alle nefropatie sensibilizzando gli organismi politici, sanitari e l’opinione pubblica nei confronti dei nefropatici, attraverso:
  • informazione sulle situazioni e sui problemi della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie renali anche a mezzo stampa con diffusione di periodici e di materiale editoriale;
  • organizzando conferenze, incontri, convegni o intervenendo in essi;
  • adottando tutte le iniziative che di volta in volta si riterranno più consone a risolvere i problemi più urgenti e di maggiore importanza come ad es. il potenziamento dei trapianti renali.

L’associazione nel perseguire scopi di solidarietà avrà cura

  • di tutelare i diritti civili e di prestare assistenza ai nefropatici in problemi giuridici, sociali e morali nei rapporti con le autorità;
  • di stabilire un clima di collaborazione con i centri dialisi della provincia e con i centri trapianti nazionali ed esteri nonché con associazioni simili nazionali ed estere;
  • di dare sostegno agli associati in casi di particolare gravità sociale ed in situazioni difficili, compatibilmente con la disponibilità economica;
  • di prestare ogni altra iniziativa consona alla realizzazione degli scopi statutari.

Il tutto avvalendosi dell’opera di collaboratori e soci volontari. L’attività istituzionale potrà essere divisa per aree tematiche. Alle aree tematiche potranno essere eventualmente assegnate persone esperte elette dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 l’organizzazione svolge oltre all’attività sopra indicata anche attività secondarie e strumentali. L’assemblea dei soci definisce le attività secondarie e strumentali che l’organizzazione può svolgere.

SOCI

ART. 5)
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento dei fini di previsti dal presente Statuto. I minorenni possono aderire all’associazione previa autorizzazione del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 6)
L’attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell’Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7)
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda dando comunicazione scritta all’interessato. L’eventuale mancata ammissione dev’essere motivata.

In caso di non ammissione, l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, al Collegio arbitrale che delibererà a maggioranza dei componenti. La decisione motivata ha carattere definitivo.

Il numero di soci è illimitato. Il numero di soci che sono enti del Terzo Settore oppure enti senza fine di lucro non può superare il 50% del numero di organizzazioni di volontariato associate.

ART. 8)
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle attività dell’organizzazione.

Ogni socio ha il diritto di voto nell’assemblea.

I soci hanno il diritto di consultare i libri dell’associazione (art. 15 del D.lgs. n. 117/2017). La richiesta in tal senso dev’essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale comunica al socio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il giorno e il luogo fissato per la consultazione dei libri.

ART. 9)
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10)
I soci onorari non corrispondono all’Associazione la quota d’iscrizione sebbene possano contribuire mediante liberalità, possono inoltre partecipare all’attività di cui all’art. 4 del presente Statuto.

ART. 11)
La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per recesso o per esclusione. Il recesso dev’essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione può avvenire a causa dei seguenti motivi:

  • quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio escluso ha la possibilità di presentare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esclusione appello all’assemblea. Questa deciderà alla prossima riunione definitivamente sull’esclusione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art. 24 c.c.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12)
Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Revisori dei conti
  • Collegio Arbitrale

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 13)
L’Assemblea dei soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14)
L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • a. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • c. nomina e revoca dell’Organo di controllo;
  • d. approvazione del bilancio sociale e del bilancio di esercizio;
  • e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • f. delibera sull’appello proposto contro la delibera di esclusione da parte del collegio arbitrale;
  • g. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • h. allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • i. alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15)
L‘assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l‘anno dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente dell‘Associazione, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da un numero di associati che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti degli organi sociali, gli interessati non hanno diritto di voto.

È previsto il voto per delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni socio non può rappresentare, dietro apposita delega, più di tre soci.

ART. 16)
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno 1/10 degli associati ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per deliberare in merito:

  • allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • alle questioni urgenti e/o di particolare rilevanza patrimoniale poste all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita in presenza di almeno ¾ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.

Le delibere di scioglimento e di liquidazione, nonché di devoluzione del patrimonio, richiedono il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 17)
Le votazioni in assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

ART. 18)
*Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette persone, eletti dall’Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

Si applica l’art. 2382 c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475ter c.c.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il Consiglio Direttivo consiste in soli tre membri, per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. L’assenza ingiustificata consecutiva a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica.

ART. 19)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna.
In particolare:

  • a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • c. redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • e. delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei soci;
  • f. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • g. amministra i fondi dell’Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’associazione;
  • h. procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;
  • i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza del Consiglio Direttivo non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20)
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 21)
Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 l’assemblea nomina l’organo di controllo composto da tre membri. La durata dell’incarico è di tre anni. Almeno uno dei membri dell’organo di controllo deve possedere le qualifiche professionali richieste (artt. 2397 e 2399 c.c.).

I membri dell’organo di controllo posso essere rieletti alla fine del loro incarico e possono essere revocati solo per giustificato motivo. In caso di decesso, revoca o recesso di almeno due revisori contabili, dev’essere convocata immediatamente l’assemblea per la nomina dei nuovi revisori contabili. Altrimenti il nuovo membro dell’organo di controllo viene nominato alla prima assemblea utile.

ART. 22)
L’Organo di controllo ha i seguenti compiti:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riguardo al D.Lgs. del 8 giugno 2001 n. 231, in quanto applicabile;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14;
  • vigila sulla gestione dell’organizzazione, sull’integrità del patrimonio sociale, sulla correttezza della contabilità, della cassa e dei valori presenti;
  • redazione di una relazione accompagnatoria al consuntivo, che dev’essere approvato annualmente dall’assemblea;

L’organo di controllo svolge nei casi previsti dalla legge anche i compiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. I membri dell’organo di controllo possono effettuare in ogni momento anche singolarmente delle verifiche e dei controlli.

In caso di grave irregolarità nella gestione dell’organizzazione il collegio dei revisori contabili deve chiedere immediatamente la convocazione dell’assemblea.

ART. 23)
Il Collegio arbitrale, composto da tre membri eletti dall’assemblea per un periodo di tre anni, delibera in ordine al comportamento dei soci che si ritenga lesivo degli interessi dell’Associazione su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, sentito l’interessato.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24)
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L’associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

  • a. quote associative ordinarie e straordinarie;
  • b. contributi pubblici e privati;
  • c. donazioni e lasciti testamentari;
  • d. rendite patrimoniali;
  • e. attività di raccolta fondi;
  • f. rimborsi da convenzioni;
  • g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell’organizzazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25)
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 26)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 27)
Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo.

I documenti di bilancio sono redatti dal Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il carattere secondario e strumentale delle attività esercitate ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 viene documentato ed annotato nel bilancio sociale come previsto dalla legge.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 28)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall’art. 16 del presente statuto.

ART. 29)
In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla legislazione provinciale sul volontariato L.P. 1° luglio 1993, n. 11 ed al D.Lgs. n. 117/2017.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 31)
Al fine dell’adempimento dei fini associativi definiti nello statuto, i dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, IBAN bancario) dei soci dell’associazione vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016).

Qualora sussistano i presupposti descritti nelle relative disposizioni, ogni socio ha in particolare i seguenti diritti:

  • il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR
  • il diritto di rettifica ai sensi dell’art. 16 GDPR
  • il diritto alla cancellazione – “diritto all’oblio” – ai sensi dell’art. 17 GDPR
  • il diritto di limitazione di trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR
  • il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR e
  • il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR

Agli organi dell’associazione, a tutti i collaboratori volontari o alle persone in altro modo attive per l’associazione è vietato trattare o comunicare i dati personali per finalità diverse dai fini associativi. È altrettanto vietato renderli accessibili a terzi o utilizzarli in altro modo. L’obbligo di riservatezza è in vigore non solo durante il periodo nel quale la persona interessata opera all’interno dell’associazione, ma anche successivamente, senza limiti di tempo.

Bolzano, 18 settembre 2019

Nierene

L’associazione Nefropatici Alto Adige nierene ODV è un’associazione di volontariato.

È composta da nefropatici, dializzati e trapiantati di rene, residenti nella provincia di Bolzano, dai loro familiari e da simpatizzanti. 

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Possibilità di sostegno

L’associazione dal 7 novembre 2022 è iscritta al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con il numero di Repertorio 68445. 

È abilitata ad emettere ricevuta delle offerte per un’eventuale detrazione dall’IRPEF.

Per la vostra donazione potete effettuare, indicando il vostro codice fiscale, un versamento diretto sul nostro conto bancario, 

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Diventare soci

Nierene – Associazione Altoatesina Nefropatici è costituita da pazienti a sostegno di pazienti.
Da volontari ci impegniamo per aiutare nefropatici cronici, dializzati e trapiantati di rene della provincia di Bolzano, ne raccogliamo e ne mediamo le esigenze, mantenendoci in contatto e collaborando con i centri dialisi e con i medici curanti.

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Trasparenza L. 124/2017

Trasparenza ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129

Rendiconto dei finanziamenti pubblici 

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